AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono trai segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   La legge di conversione del presente decreto, oltre  a  convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, commi 2, 3 e 4) il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
  1. Il Ministro degli affari esteri e' autorizzato ad istituire, con
proprio  decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, una commissione composta da non  piu'
di  undici  membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo,  di  analisi  giuridiche,
economiche  e amministrative sullo stato degli interventi in corso di
realizzazione nel campo della cooperazione con  i  Paesi  in  via  di
sviluppo.    Della   commissione   possono   far   parte   magistrati
amministrativi   e   contabili,   avvocati   dello   Stato,   docenti
universitari,  come  anche esperti privati competenti nei campi della
contrattualistica  pubblica  degli  appalti  di  opere,  forniture  e
servizi  per  la  pubblica amministrazione, nonche' dell'attivita' in
favore dei Paesi in via di  sviluppo  svolta  da  organizzazioni  non
governative  ed  in particolare di realizzazioni di opere ed impianti
per la pubblica amministrazione.
  2. La commissione di cui  al  comma  1  provvede,  con  particolare
riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di
contenzioso:
    a)  a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi,
segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  risultino  sospesi  da  oltre  12 mesi, o materialmente non
iniziati entro  i  termini  previsti,  esaminando  la  documentazione
esistente,   interpellando   funzionari   ed  esperti  competenti  ed
effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
    b)   a   valutare   i  costi  necessari  al  completamento  degli
interventi,  verificandone  la  realizzabilita'  sulla   base   degli
stanziamenti previsti;
    c)  ad  accertare  la  fondatezza  delle varianti connesse con le
valutazioni di cui alle lettere a ) e  b),  nonche'  a  valutare  gli
oneri aggiuntivi che ne deriveranno;
    d)  a  proporre  le misure ritenute idonee per la definizione del
contenzioso  in  atto  e,  ove  ritenuto  opportuno,   a   promuovere
trattative   con   le   parti   interessate  in  vista  di  soluzioni
transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo
delegati.
  3. Nel caso  in  cui  la  commissione  accerti  la  sussistenza  di
fattispecie  penalmente  rilevanti, essa e' tenuta a darne diretta ed
immediata notizia all'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  nonche'  al
procuratore generale della Corte dei conti.
  4.  La  commissione  dura in carica un anno e trasmette al Ministro
degli  affari  esteri  e  alle  commissioni  parlamentari  permanenti
competenti per materia i risultati finali della propria attivita'.
 
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della
          legge di conversione:
             "2.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
          e sono fatti salvi gli effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base dei decreti-legge 1 settembre
          1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430.
             3. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  quattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno   o   piu'    decreti    legislativi    diretti    alla
          riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la
          cooperazione  allo  sviluppo  del  Ministero  degli  affari
          esteri ed alla  revisione  del  regolamento  approvato  con
          decreto  del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
          177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la
          cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei
          suddetti decreti legislativi verranno inviati  alla  Camera
          dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione
          del parere da parte delle commissioni permanenti competenti
          per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.
             4.  Nell'esercizio  della  delega  di cui al comma 3, il
          Governo si atterra' ai seguenti criteri:
               a)  adeguamento  degli  uffici  ai   contenuti   della
          politica di cooperazione;
               b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche,
          tecniche e amministrativo-contabili;
               c) individuazione della responsabilita' gestionale dei
          singoli progetti;
               d) definizione del ciclo dei progetti;
               e)    definizione    approfondita   degli   interventi
          straordinari secondo i criteri previsti dall'art. 11  della
          legge  26  febbraio  1987, n. 49, ed in coerenza con quelli
          dell'Ufficio per gli interventi umanitari  della  Comunita'
          europea  (ECHO)  e  dell'omologo Dipartimento delle Nazioni
          Unite;
               f)  invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a
          quelli derivanti dalla legislazione vigente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge".
             I  DD.LL.  n.  342/1993  e  n.  430/1993,  di  contenuto
          pressoche' analogo al  decreto  qui  pubblicato,  non  sono
          stati  convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei  termini
          costituzionali   (i   relativi   comunicati   sono    stati
          pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale -
          serie generale - n. 257 del 2 novembre 1993 e n. 304 del 29
          dicembre 1993).
             Il D.P.R. n. 177/1988 sopracitato approva il regolamento
          di esecuzione della legge n. 49/1987 di cui appresso.
             La  legge  n.  49/1987  di  cui  sopra  reca  la   nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via di sviluppo. Si trascrive il testo  del  relativo  art.
          11:
             "Art.  11 (Interventi straordinari). - 1. Gli interventi
          straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
               a) l'invio di missioni di  soccorso,  la  cessione  di
          beni,  attrazzature e derrate alimentari, la concessione di
          finanziamenti in via bilaterale;
               b) l'avvio  di  interventi  imperniati  principalmente
          sulla  sanita'  e la messa in opera delle infrastrutture di
          base, soprattutto in campo agricolo e  igienico  sanitario,
          indispensabili  per l'immediato soddisfacimento dei bisogni
          fondamentali dell'uomo in aree  colpite  da  calamita',  da
          carestie  e  da  fame,  e  caratterizzate  da alti tassi di
          mortalita';
               c) la realizzazione in loco di  sistemi  di  raccolta,
          stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature
          e derrate;
               d)   l'impiego,   d'intesa   con   tutti  i  Ministeri
          interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi
          e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento
          degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
               e) l'utilizzazione di organizzazioni  non  governative
          riconosciute  idonee  ai  sensi  della  presente legge, sia
          direttamente sia attraverso il finanziamento  di  programmi
          elaborati  da  tali  enti  ed organismi e concordati con la
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
             2.  Gli  interventi  derivanti  da  calamita'  o  eventi
          eccezionali  possono  essere  effettuati  d'intesa  con  il
          Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  il
          quale  con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
          decreto-legge 12 novembre 1982, n.   829,  convertito,  con
          modificazioni,  nella legge 23 dicembre 1982, n.  938, pone
          a disposizione personale specializzato e mezzi  idonei  per
          farvi  fronte.  I relativi oneri sono a carico del Fondo di
          cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge.
             3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo
          sono deliberate dal Ministro  degli  affari  esteri  o  dal
          sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere
          previsto  sia  superiore  a  lire  2  miliardi,  ovvero dal
          Direttore  generale  per  importi  inferiori  e  non   sono
          sottoposte  al  parere  preventivo del Comitato direzionale
          ne'  al  visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
          all'art.   15,  comma  2.  La  relativa  documentazione  e'
          inoltrata al Comitato direzionale ed al Comitato consultivo
          contestualmente alla delibera.
             4.  Le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  sono
          affidate, con il decreto di cui all'art. 10,  comma  2,  ad
          apposita unita' operativa della Direzione generale".