AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono trai segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2, 3 e 4) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. 1. Il Ministro degli affari esteri e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non piu' di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonche' dell'attivita' in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione. 2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso: a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi; b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilita' sulla base degli stanziamenti previsti; c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere a ) e b), nonche' a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno; d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati. 3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa e' tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorita' giudiziaria ordinaria, nonche' al procuratore generale della Corte dei conti. 4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attivita'.
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 settembre 1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430. 3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni. 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si atterra' ai seguenti criteri: a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione; b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili; c) individuazione della responsabilita' gestionale dei singoli progetti; d) definizione del ciclo dei progetti; e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio per gli interventi umanitari della Comunita' europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite; f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge". I DD.LL. n. 342/1993 e n. 430/1993, di contenuto pressoche' analogo al decreto qui pubblicato, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1993 e n. 304 del 29 dicembre 1993). Il D.P.R. n. 177/1988 sopracitato approva il regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987 di cui appresso. La legge n. 49/1987 di cui sopra reca la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Si trascrive il testo del relativo art. 11: "Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli interventi straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono: a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrazzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale; b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanita' e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamita', da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalita'; c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate; d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c); e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge. 3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e' inoltrata al Comitato direzionale ed al Comitato consultivo contestualmente alla delibera. 4. Le attivita' di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad apposita unita' operativa della Direzione generale".